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D.L. 24/12/2003 n. 354b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell'art. 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), è adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004 c) le notificazioni previste dall'art. 37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004 d) le comunicazioni previste dall'art. 39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004 e) le modalità semplificate per l'informativa e la manifestazione del consenso, ove necessario, possono essere utilizzate dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta e dagli organismi sanitari anche in occasione del primo ulteriore contatto con l'interessato, al più tardi entro il 30 settembre 2004 f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'art. 87, comma 2, è obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 2005. 2. Le disposizioni di cui all'art. 21-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dall'art. 9 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata in vigore del presente codice. 3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato C), è effettuata in sede di prima applicazione del presente codice entro il 30 giugno 2004. 4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi dell'art. 43, comma 1, della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o distrutto in base alla normativa vigente. 5. L'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato ai sensi dell'art. 52, comma 4, è effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell'entrata in vigore del presente codice solo su diretta richiesta dell'interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell'art. 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. 6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del presente codice, abbiano determinato e adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'art. 26, comma 3, lettera a), possono proseguire l'attività di trattamento nel rispetto delle medesime. "6-bis. Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi dell'art. 132, comma 5, per la conservazione del traffico telefonico si osserva il termine di cui all'art. 4, comma 2, del Decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171."». - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 4 del Decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 (Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attività giornalistica): «2. Il trattamento finalizzato alla fatturazione per l'abbonato, ovvero ai pagamenti tra fornitori di reti in caso di interconnessione, è consentito sino alla fine del periodo durante il quale può essere legalmente contestata la fattura o preteso il pagamento. Per le medesime finalità, possono essere sottoposti a trattamento i dati concernenti a) il numero o l'identificazione della stazione dell'abbonato b) l'indirizzo dell'abbonato e il tipo di stazione c) il numero dell'abbonato chiamato d) il numero totale degli scatti da considerare nel periodo di fatturazione e) il tipo, l'ora di inizio e la durata delle chiamate effettuate e il volume dei dati trasmessi f) la data della chiamata o dell'utilizzazione del servizio g) altre informazioni concernenti i pagamenti.» Art. 5. (Soppresso dalla Legge di conversione) Art. 6. Disposizioni in materia di giustizia amministrativa Per assicurare il funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Siciliana, anche mediante potenziamento della sua composizione, è autorizzata la spesa di Euro 700.000 a decorrere dall'anno 2004. Art. 6-bis. Posizioni vicarie nelle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa e nell'Avvocatura generale dello Stato ((1. Nell'ordinamento della magistratura ordinaria è istituito il posto di procu ratore generale aggiunto presso la Corte suprema di cassazione, parificato a ogni effetto giuridico ed economico, escluso l'incremento retributivo di cui al presente comma, a quello del presidente aggiunto della stessa Corte. È contestualmente soppresso un posto di avvocato generale presso la Corte suprema di cassazione. La tabella B allegata alla Legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, è conformemente modificata. Il procuratore generale aggiunto presso la Corte suprema di cassazione sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il procuratore generale presso la stessa Corte e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Al procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione è riconosciuto un incremento retributivo pari alla metà della differenza tra il trattamento economico previsto per il presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per il primo presidente della stessa Corte. 2. Nell'ordinamento della magistratura amministrativa è istituito il posto di presidente aggiunto del Consiglio di Stato, parificato a ogni effetto giuridico ed economico, escluso l'incremento retributivo di cui al presente comma, a quello del presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione, con conseguente incremento di una unità nella dotazione organica complessiva. La tabella A allegata alla Legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, è conformemente modificata. Il presidente aggiunto del Consiglio di Stato, oltre a svolgere le funzioni di presidente di una sezione del Consiglio di Stato, sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il presidente del Consiglio di Stato e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Al presidente del Consiglio di Stato è riconosciuto un incremento retributivo pari alla metà della differenza tra il trattamento economico previsto per il presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per il primo presidente della stessa Corte. 3. Nell'ordinamento della magistratura contabile sono istituiti il posto di presidente aggiunto della Corte dei conti, parificato a ogni effetto giuridico ed economico a quello del presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione, nonchè il posto di procuratore generale aggiunto della Corte dei conti, parificato a ogni effetto giuridico ed economico a quello di presidente di sezione della Corte dei conti. Il presidente aggiunto della Corte dei conti, oltre a svolgere le funzioni di presidente di una sezione della Corte dei conti, sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il presidente della Corte dei conti e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Il procuratore generale aggiunto della Corte dei conti sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il procuratore generale della Corte dei conti e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Sono contestualmente soppressi due posti di presidente di sezione della Corte dei conti di cui all'articolo 1, comma 8-bis, del Decreto-Legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modificazioni. La tabella B allegata alla Legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e successive modificazioni, è conformemente modificata. Al presidente della Corte dei conti è riconosciuto un incremento retributivo pari alla metà della differenza tra il trattamento economico previsto per il presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per il primo presidente della stessa Corte. Il procuratore generale della Corte dei conti è parificato a ogni effetto giuridico ed economico al presidente aggiunto della Corte dei conti. 4. Nell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato è istituito il posto di avvocato generale aggiunto, parificato a ogni effetto giuridico ed economico a quello del presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione. È contestualmente soppresso un posto di vice avvocato generale. La tabella A allegata alla Legge 3 aprile 1979, n. 103, e successive modificazioni, è conformemente modificata. L'Avvocato generale aggiunto sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, l'Avvocato generale dello Stato e lo coadiuva nei compiti affidatigli. All'Avvocato generale dello Stato è riconosciuto un incremento retributivo pari alla metà della differenza tra il trattamento economico previsto per il presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per il primo presidente della stessa Corte. 5. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di 614.120 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinato dalla tabella C allegata alla Legge 24 dicembre 2003, n. 350».)) Riferimenti normativi: -La tabella B, allegata alla Legge 5 marzo 1991, n. 71 (Dirigenza delle procure della Repubblica presso le preture circondariali), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1991, n. 58. - La tabella A, allegata alla Legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali), è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1982, n. 117. -Si riporta il testo dell'art. 1, comma 8-bis, del Decreto-Legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1993, n. 268, e convertito in Legge, con modificazioni, con l'art. 1, comma 1, Legge 14 gennaio 1994, n. 19 (Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10): «8-bis. È istituita una terza sezione giurisdizionale centrale. Per le esigenze delle funzioni giurisdizionali, di controllo e referenti al Parlamento, alle sezioni della Corte, il cui carico di lavoro sia ritenuto particolarmente consistente, possono essere assegnati, con delibera del consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di coordinamento; il numero totale dei presidenti aggiunti e di coordinamento non può essere superiore a dieci unità. ». -La tabella B, allegata alla Legge 20 dicembre 1961, n. 1345 (Istituzione di una quarta e una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1962, n. 1. - La tabella A, allegata alla Legge 3 aprile 1979, n. 103 (Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1979, n. 99. - Il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, reca: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59.». -La tabella C, allegata alla Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, Legge finanziaria 2004), è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299. Art. 7. Disposizioni in tema di effetti delle procedure concorsuali sui contratti di locazione finanziaria 1. La sottoposizione a procedura concorsuale delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria non è causa di scioglimento dei contratti di locazione finanziaria, inclusi quelli a carattere traslativo nè consente agli organi della procedura di optare per lo scioglimento dei contratti stessi; l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza, la proprietà del bene verso il pagamento del prezzo pattuito. Art. 8. Norma finanziaria ((1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 6 del presente Decreto è autorizzata la spesa complessiva di 745.344 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. )) 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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